Professioni - Norme della Regione Lazio per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare - Istituzione di un elenco regionale dei mediatori familiari e indicazione dei titoli per l'iscrizione all'elenco e l'esercizio della professione - Violazione del principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27, recante modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 26 del 2008. Premesso che, per costante giurisprudenza della Corte, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; l'impugnata disposizione travalica gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni, in quanto, in assenza di una normativa statale, concorre a definire i requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori familiari.
Nell'ambito della pregressa giurisprudenza costituzionale in materia di "professioni", v. le citate sentenze n. 328/2009, n. 138/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006, ove è ribadito che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale».
Per l'affermazione che «la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale», v. le citate sentenze n. 328/2009, n. 138/2009 e n. 93/2008.
Nel senso che «l'individuazione di una specifica area caratterizzante la "professione" è ininfluente ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione nella materia in esame del terzo comma dell'art. 117 Cost.», v. le citate sentenze n. 40/2006, n. 355/2005 e n. 424/2005.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di una normativa regionale che disciplinava figure professionali alle quali la Regione faceva ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, v. la citata sentenza n. 153/2006.