Sentenza 143/2023 (ECLI:IT:COST:2023:143)
Massima numero 45672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  23/05/2023;  Decisione del  23/05/2023
Deposito del 13/07/2023; Pubblicazione in G. U. 19/07/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Rapporto di lavoro - Lavoro nautico - Prescrizione biennale dei diritti inerenti al contratto di lavoro - Decorrenza da un momento successivo alla cessazione o risoluzione per i rapporti assistiti da tutela reale - Denunciata violazione del principio di eguaglianza formale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 138014).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., dell’art. 937, primo comma, cod. nav., che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. La specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti (non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell’estrema mobilità che lo caratterizza; pertanto la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare, a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale. Né l’evoluzione tecnologica e la molteplicità degli strumenti informatici disponibili incidono sullo schema normativo, poiché il problema non si riduce alla mera comunicazione dell’atto interruttivo della prescrizione, ma attiene al processo decisionale che lo presuppone, che di regola avviene all’esito di una ponderazione non semplice sull’apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro e che non può essere affrontato dall’interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. Infine, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza non va riferita alla fine del rapporto con l’impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione. (Precedenti: S. 354/2006 – mass. 30733 – 30734; S. 174/1972 – mass. 6411-6412-6413; S. 63/1966 – mass. 2624 ).



Atti oggetto del giudizio

codice della navigazione    n.   art. 937  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte