Sentenza 132/2010 (ECLI:IT:COST:2010:132)
Massima numero 34565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  12/04/2010;  Decisione del  12/04/2010
Deposito del 15/04/2010; Pubblicazione in G. U. 21/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34566


Titolo
Professioni - Norme della Regione Puglia - Istituzione di nuove professioni turistiche - Definizione dei profili e declaratoria delle funzioni, requisiti minimi per l'accreditamento, modalità e requisiti per l'iscrizione negli elenchi provinciali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Censura formulata in modo apodittico e generico - Inammissibilità.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37, deve essere dichiarata inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto il ricorrente non ha sufficientemente motivato in punto di non manifesta infondatezza, con il risultato che essa è formulata in modo generico ed apodittico.

In senso analogo, v. citate sentenza n. 80/2010 e ordinanza n. 344/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 2  co. 1

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 2  co. 2

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 4  co. 

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 7  co. 

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte