Sentenza 132/2010 (ECLI:IT:COST:2010:132)
Massima numero 34566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  12/04/2010;  Decisione del  12/04/2010
Deposito del 15/04/2010; Pubblicazione in G. U. 21/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34565


Titolo
Professioni - Norme della Regione Puglia - Istituzione di nuove professioni turistiche - Definizione dei profili e declaratoria delle funzioni, requisiti minimi per l'accreditamento, modalità e requisiti per l'iscrizione negli elenchi provinciali - Violazione del principio fondamentale in materia di professioni che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale della restante parte della legge.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 2, commi 1 e 2, 4, 7 e 8, della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37. Nel caso di specie, l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale censurata prevede la creazione di tre nuove figure professionali (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva), che non risultano regolate dalla legislazione statale vigente in materia di professioni turistiche. Il successivo art. 4 stabilisce i requisiti minimi, nonché la tipologia dei titoli specifici necessari per l'accreditamento di coloro che svolgono professioni turistiche. Infine, gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 37 del 2008 disciplinano sia le condizioni per l'iscrizione negli elenchi provinciali degli esercenti le professioni turistiche, la cui istituzione è espressamente prevista dall'art. 5 della cennata legge regionale, sia l'esercizio delle medesime professioni, nonché contemplano gli effetti dell'iscrizione nei suddetti elenchi provinciali. Orbene, tenuto conto del principio fondamentale in materia di professioni, secondo il quale compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio anche nei confronti delle professioni turistiche, nonché della costante giurisprudenza costituzionale, devono ritenersi riservate allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti. Poiché le altre norme della legge regionale n. 37 del 2008 hanno una inscindibile connessione con le disposizioni specificamente oggetto di censura, così che, senza queste ultime, dette norme risultano prive di autonoma portata normativa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di incostituzionalità deve estendersi all'intera legge.

In senso analogo, in materia di professioni, v. citate sentenze n. 271/2009, n. 138/2009, n. 179/2008 e n. 300, n. 57/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 2  co. 1

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 2  co. 2

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 4  co. 

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 7  co. 

legge della Regione Puglia  19/12/2008  n. 37  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27