Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Patto di stabilità interno per gli enti locali - Fissazione, ad opera di apposito d.P.C.m., dei criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali - Assegnazione delle risorse ad un fondo istituito nel bilancio dello Stato, da distribuire secondo criteri e modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni - Modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento in violazione del procedimento previsto dalle norme statutarie - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Trento - Estensione dell'efficacia della pronuncia alla Provincia autonoma di Bolzano.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Trento. Dall'art. 1 delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta (decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320), si deduce che le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle. La norma censurata, invece, attribuisce ad un d.P.C.m. il compito di fissare i criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali. La stessa disposizione assegna tali risorse ad un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale e prevede altresì che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sono stabiliti criteri e modalità per la distribuzione delle stesse risorse tra le singole Regioni e Province autonome. Pertanto dal raffronto tra i parametri prima richiamati e la norma censurata si trae la conclusione che quest'ultima è costituzionalmente illegittima - nella parte in cui si applica alla ricorrente - in quanto modifica l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, imposto, nella materia de qua, dallo Statuto stesso. Dalle disposizioni dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (Titolo VI) si deduce, poi, che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale. Orbene, in merito alla norma censurata, è indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, per i motivi già illustrati a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove è richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra.
Sull'estensione di pronuncia di illegittimità costituzionale, v. sentenze n. 341 e n. 334/2009.