Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del Servizio sanitario nazionale - Obbligo di riversare nel bilancio dello Stato somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica - Violazione dell'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Trento - Estensione dell'efficacia della pronuncia alla Provincia autonoma di Bolzano.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, commi 2 e 3, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta, per violazione del principio di leale collaborazione, ed alla Provincia autonoma di Trento, per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e del principio di leale collaborazione. La disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento può essere modificata solo con l'accordo dell'una e dell'altra, in virtù delle norme statutarie richiamate nei paragrafi precedenti. Invece, l'art. 22, commi 2 e 3, incide in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria di entrambe le ricorrenti, imponendo loro di riversare nel bilancio dello Stato le somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica. La specialità dell'autonomia finanziaria delle stesse ricorrenti sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda. La conclusione sopra enunciata deve estendersi anche alla Provincia di Bolzano.
In tema, v. citata sentenza n. sentenza n. 341/2009.