Ordinanza 135/2010 (ECLI:IT:COST:2010:135)
Massima numero 34572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  12/04/2010;  Decisione del  12/04/2010
Deposito del 15/04/2010; Pubblicazione in G. U. 21/04/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Usi civici - Procedimento amministrativo per l'espropriazione, per opere militari, di terreni ubicati nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e assoggettati al regime giuridico dei beni demaniali - Acquisizione del parere non vincolante della Regione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 75 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nonché agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nella parte in cui, disciplinando il procedimento per l'espropriazione di terreni per opere militari, non prevedono che l'organo statale, titolare del potere di espropriazione, debba, prima di adottare gli atti finali, acquisire il parere non vincolante della Regione, nell'ipotesi in cui i terreni medesimi siano ubicati nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e siano altresì assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 1766 del 1927. Il rimettente dubita della legittimità costituzionale di disposizioni di cui non è chiamato a fare applicazione, poiché il giudizio principale - da definire secondo la disciplina prevista in materia di usi civici e sulla base delle regole proprie del sistema di riparto delle giurisdizioni - risulta avere ad oggetto la determinazione dell'attuale regime giuridico dei terreni in questione, sottoposti ad espropriazione in asserita carenza di un presupposto, e non l'illegittimità del relativo procedimento ablatorio, in quanto eventualmente derivata dall'illegittimità costituzionale delle disposizioni di riferimento. Inoltre, un'eventuale pronuncia caducatoria risulterebbe, nella situazione di specie, inutiliter data, atteso che l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, trova un limite nei cosiddetti "rapporti esauriti", tra i quali dovrebbero intendersi ricompresi anche quelli costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di decadenza.

Nel senso che l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale trova un limite nei "rapporti esauriti", v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 3/1996, ordinanze n. 398/1989 e n. 365/1987.

Per la manifesta inammissibilità delle questioni prive di rilevanza, v., ex multis, le citate ordinanze n. 265/2008, n. 150/2008 e n. 176/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  25/06/1865  n. 2359  art. 74  co. 

legge  25/06/1865  n. 2359  art. 75  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte