Tributi - In genere - Contributo a carico dei gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi - Norme della Regione Piemonte - Esonero dal contributo dei rifiuti provenienti da costruzione, demolizione o scavi, anche contenenti amianto, ove conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi - Denunciata violazione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 255001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CTP Torino in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell’art. 16, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 24 del 2002, come sostituito dall’art. 22 della legge reg. Piemonte n. 2 del 2003. La disciplina originaria, che a lungo ha escluso dall’ambito di applicazione del contributo i gestori di discariche di rifiuti inerti, è stata successivamente modificata dalla disposizione censurata (a sua volta abrogata, ma applicabile nel giudizio a quo), non per restringere o modificare l’ambito dell’esonero dal contributo, ma per chiarire verosimilmente la portata di vicende normative statali (quali l’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003, nonché il d.m. 13 marzo 2003). Tuttavia, il rimettente non si confronta con questo e con altri elementi interpretativi ai fini della soluzione del dubbio se essa intendesse assoggettare al contributo anche i gestori di discariche di rifiuti inerti. Né il criterio della “contaminazione”, valorizzato in una pronuncia della CTR Piemonte, e da cui il giudice a quo trae la propria interpretazione, è sufficiente a fondare una diversa lettura, in quanto lo stesso criterio risulta contraddittorio, non spiegando perché sarebbero assoggettati al contributo i rifiuti inerti non pericolosi, diversi da quelli provenienti da costruzione, demolizione e scavi. (Precedenti: S. 7/2023 – mass. 45270; S. 225/2022 – mass. 45089; S. 52/2022 – mass. 44536; O. 132/2022; O. 76/2022 – mass. 44691; S. 280/2011 – mass. 35886).