Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati riferibili a contesti di criminalità organizzata - Presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per l'accesso al beneficio - Ammissibilità della prova contraria - Esclusione - Irragionevolezza - Incisione del diritto fondamentale di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, Cost., l'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati ivi indicati il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. La censurata disposizione - volta ad evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose riferibili alle associazioni a delinquere di stampo mafioso e alle associazioni finalizzate al narcotraffico ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, possano paradossalmente fruire di un beneficio riservato, per dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai «non abbienti» - non si sottrae ad un giudizio di irragionevolezza per il carattere assoluto della presunzione introdotta, che non ammette la prova del contrario e rende superflue eventuali indagini giudiziarie sulle effettive condizioni economiche dell'imputato. Tale presunzione, insensibile alle rilevanti differenze tra la posizione e il reddito dei capi delle associazioni criminali e dei semplici partecipi, nonché ad eventuali percorsi di emancipazione dei singoli imputati dai sodalizi criminali, opera senza limiti di tempo, per qualunque tipo di reato e persino in ambito civile, amministrativo, contabile o tributario, producendo l'effetto sostanziale di un'impropria sanzione, per il fatto di appartenere o di essere appartenuto ad un'organizzazione criminale, consistente nella limitazione indiscriminata nell'esercizio di un diritto fondamentale come quello di difesa, e imprimendo sui soggetti considerati dalla norma uno stigma permanente e incancellabile. Invero, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato può essere diversamente regolato per i non abbienti in presenza di altri principi costituzionali da salvaguardare, per garantire la tutela di beni individuali o collettivi di pari meritevolezza, purché non venga inciso il pieno esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, non può, pertanto, ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad un'organizzazione criminale abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò che, tuttavia, contrasta con i principi costituzionali è il carattere assoluto di tale presunzione, che determina un'esclusione irrimediabile, in violazione degli evocati parametri costituzionali. L'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare un'inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare il suo stato di «non abbienza», non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economico-patrimoniale; e spetterà al giudice verificare rigorosamente l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di tutti gli strumenti di indagine che la legge mette a sua disposizione.
Nel senso che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit, v. le citate sentenze n. 225/2008, n. 333/1991 e n. 139/1982.
Per il rilievo che l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa, v. la citata sentenza n. 41/1999.