Sentenza 140/2010 (ECLI:IT:COST:2010:140)
Massima numero 34578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  14/04/2010;  Decisione del  14/04/2010
Deposito del 16/04/2010; Pubblicazione in G. U. 21/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34579  34580


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. - Possibilità per il pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato - Mancata previsione - Eccepita inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis cod. proc. pen., va disattesa l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza. Dall'ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il rimettente è chiamato a svolgere, con rito abbreviato, un processo nei confronti di numerose persone, imputate di vari reati, nel corso del quale il pubblico ministero ha contestato a due degli imputati, sulla base di elementi già risultanti dagli atti, un ulteriore reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.; iniziativa, questa, che ha incontrato l'opposizione dei difensori, i quali hanno eccepito l'inammissibilità della contestazione suppletiva, non essendo stata nella specie disposta alcuna integrazione probatoria. La rilevanza della questione non viene meno, d'altro canto, per il fatto che il giudice a quo - allo scopo di evitare che nelle more del giudizio di costituzionalità scadessero i termini massimi di custodia cautelare - abbia disposto la separazione del processo relativo al reato oggetto della contestazione suppletiva, la cui ammissibilità resta ancora da stabilire. Infatti, anche dopo la separazione l'esito dello scrutinio di costituzionalità continua a condizionare la sorte dello stesso giudizio principale separato: giacché, se la questione fosse accolta, il rimettente dovrebbe ritenere la contestazione suppletiva validamente effettuata e, quindi, pronunciarsi - sempre nelle forme del giudizio abbreviato - sul merito della stessa nell'ambito di detto processo separato; mentre, in caso contrario, dichiarata inammissibile la nuova contestazione, dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero affinché proceda per il reato connesso nei modi ordinari.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 441  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 441  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte