Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Istituzione dei distretti socio-sanitari montani - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9, deve essere disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure, in quanto, nella specie, il ricorso non solo si indirizza contro quattro dei cinque articoli di cui si compone la legge regionale n. 9 del 2009, ma introduce un thema decidendum omogeneo, in quanto il ricorrente censura la scelta - sottesa all'intero testo legislativo impugnato - di disporre dotazioni di «risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie», opportuni «incentivi economici» e conseguenti «adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali» derivanti dalla scelta compiuta.
Sull'ammissibilità di impugnative contro intere leggi, caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, v., citate, sentenze n. 201/2008, n. 238 e n. 22/2006, n. 359/2003.