Sentenza 141/2010 (ECLI:IT:COST:2010:141)
Massima numero 34582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/04/2010;  Decisione del  14/04/2010
Deposito del 23/04/2010; Pubblicazione in G. U. 28/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34581  34583


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Istituzione dei distretti socio-sanitari montani - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di interesse attuale all'impugnazione - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9, deve essere disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per difetto di interesse attuale all'impugnazione. Per un verso, infatti, l'iniziativa del ricorrente, nell'individuare un termine entro il quale la legge regionale impugnata è destinata comunque a riprendere efficacia, quello cioè della avvenuta attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, non determina la carenza di interesse rispetto alle censure di legittimità costituzionale indipendenti dalla dedotta violazione dell'accordo concluso in data 11 luglio 2007. Per altro verso, deve osservarsi che in ogni caso permane - rispetto a tutte le censure - l'interesse del ricorrente alla decisione dell'impugnazione, anche in relazione alla possibilità che il suddetto provvedimento possa, in ipotesi, formare oggetto di atti di autotutela da parte della stessa autorità emanante. Infatti, la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche. Del resto, le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 Cost.; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 133, 118/2006 e n. 407/2002.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  06/04/2009  n. 9  art. 1  co. 

legge della Regione Lazio  06/04/2009  n. 9  art. 3  co. 

legge della Regione Lazio  06/04/2009  n. 9  art. 4  co. 

legge della Regione Lazio  06/04/2009  n. 9  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte