Sentenza 141/2010 (ECLI:IT:COST:2010:141)
Massima numero 34583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/04/2010;  Decisione del  14/04/2010
Deposito del 23/04/2010; Pubblicazione in G. U. 28/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34581  34582


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Istituzione dei distretti socio-sanitari montani - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione dei distretti nonché del principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica", desumibile dalla normativa statale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'intera legge.

Testo

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani). Nell'ipotesi in esame, la legge impugnata nulla dispone quanto alla copertura finanziaria degli oneri di spesa sicuramente derivanti dall'istituzione dei distretti socio-sanitari montani, in quanto sono stati previsti, nell'ordine: nuove dotazioni di «risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie»; opportuni «incentivi economici»; conseguenti «adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali»; nonché - oltre alla possibilità di derogare a quanto previsto «in materia di parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per il contenimento della spesa» - l'istituzione di un servizio obbligatorio di eliambulanza, presso ogni presidio ospedaliero di montagna. Né in senso contrario può valere il rilievo che «le maggiori spese verranno concretamente disposte mediante i provvedimenti attuativi» della disciplina legislativa in esame, giacché è proprio la legge regionale n. 9 del 2009 a costituire la «loro fonte primaria», donde la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. Del pari, ricorre la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per il contrasto con il principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», desumibile dal già citato art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari.

Sui criteri di chiarezza e solidità del bilancio, v. citata, sentenza n. 359/2007; e sulla copertura delle leggi di spesa di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., v. citata sentenza n. 213/2008.

Sul coordinamento della finanza pubblica, v., citate, sentenze n. 100, n. 52/2010, n. 237, 139/2009 e n. 193/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  06/04/2009  n. 9  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 796  lett. b)