Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifiche della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Attribuzione alla Regione della competenza a verificare il piano d'ambito territoriale e i suoi aggiornamenti - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la pianificazione d'ambito - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26, e l'art. 5, nella parte in cui sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, attribuendo alla Regione della competenza a verificare il piano d'ambito territoriale e i suoi aggiornamenti, perché reca una disciplina difforme da quella statale in un settore, quello della pianificazione d'àmbito, che è precluso alla Regione. Infatti, le norme censurate attribuiscono alla Regione competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d'àmbito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. In proposito, la Corte ha già affermato che tale pianificazione deve essere ricondotta alla materia della "tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un piú ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore.
In tal senso, v. citata, sentenza n. 246/2009.