Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Sistema tariffario d'ambito - Determinazione della tariffa sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui sostituisce la lett. e) del comma 2 dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, secondo il quale l'Autorità d'àmbito «determina il sistema tariffario d'àmbito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati», perché tale disposizione interviene, con una disciplina difforme da quella statale, in un settore, quello della tariffa del servizio idrico integrato, la cui regolamentazione è preclusa alla Regione. Come affermato dalla Corte nella sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144, 145 e 146 dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante.
In tal senso, v. citata, sentenza n. 246/2009.