Sentenza 142/2010 (ECLI:IT:COST:2010:142)
Massima numero 34586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/04/2010; Decisione del
14/04/2010
Deposito del 23/04/2010; Pubblicazione in G. U. 28/04/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Sistema tariffario d'ambito - Determinazione della tariffa sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Sistema tariffario d'ambito - Determinazione della tariffa sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce che sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, secondo il quale il sistema tariffario è determinato dall'Autorità d'àmbito in conformità alle prescrizioni regionali. Come affermato dalla Corte nella sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144, 145 e 146 dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce che sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, secondo il quale il sistema tariffario è determinato dall'Autorità d'àmbito in conformità alle prescrizioni regionali. Come affermato dalla Corte nella sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144, 145 e 146 dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
29/01/2009
n. 1
art. 8
co.
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 51
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
co. 2
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
co. 4 combinato disposto dell'
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 161
co. 4 lett. a)
decreto del Presidente della Repubblica 14/05/2007
n. 90
art. 6
co. 2 lett. b)