Sentenza 142/2010 (ECLI:IT:COST:2010:142)
Massima numero 34587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/04/2010; Decisione del
14/04/2010
Deposito del 23/04/2010; Pubblicazione in G. U. 28/04/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Servizi idrici - Sistema tariffario d'ambito - Attribuzione alla Regione della competenza a fissare disposizioni "limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio" - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Servizi idrici - Sistema tariffario d'ambito - Attribuzione alla Regione della competenza a fissare disposizioni "limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio" - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lett. p) (che modifica l'art. 48, comma 2, lett. e), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1) - il quale attribuisce alla Regione la competenza a fissare disposizioni per la determinazione del sistema tariffario da parte dell'Autorità d'àmbito, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio - ed r) (che sostituisce l'art. 51, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 8 della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1) - il quale prevede che l'Autorità d'ambito determina il sistema tariffario «nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia». Le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, disponendo, seppure nel particolare caso della separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio, che detta tariffa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, mentre i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e all'Autorità d'àmbito la determinazione della tariffa di base. Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lett. p) (che modifica l'art. 48, comma 2, lett. e), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1) - il quale attribuisce alla Regione la competenza a fissare disposizioni per la determinazione del sistema tariffario da parte dell'Autorità d'àmbito, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio - ed r) (che sostituisce l'art. 51, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 8 della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1) - il quale prevede che l'Autorità d'ambito determina il sistema tariffario «nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia». Le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, disponendo, seppure nel particolare caso della separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio, che detta tariffa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, mentre i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e all'Autorità d'àmbito la determinazione della tariffa di base. Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
29/06/2009
n. 10
art. 3
co. 1
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 48
co. 2
legge della Regione Lombardia
29/01/2009
n. 11
art. 5
co. 1
legge della Regione Lombardia
29/06/2009
n. 10
art. 3
co. 1
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 51
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
co. 2
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
co. 4
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 149
co. 6
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 161
co. 4