Sentenza 142/2010 (ECLI:IT:COST:2010:142)
Massima numero 34587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  14/04/2010;  Decisione del  14/04/2010
Deposito del 23/04/2010; Pubblicazione in G. U. 28/04/2010
Massime associate alla pronuncia:  34584  34585  34586  34588  34589


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Servizi idrici - Sistema tariffario d'ambito - Attribuzione alla Regione della competenza a fissare disposizioni "limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio" - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lett. p) (che modifica l'art. 48, comma 2, lett. e), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1) - il quale attribuisce alla Regione la competenza a fissare disposizioni per la determinazione del sistema tariffario da parte dell'Autorità d'àmbito, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio - ed r) (che sostituisce l'art. 51, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 8 della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1) - il quale prevede che l'Autorità d'ambito determina il sistema tariffario «nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia». Le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, disponendo, seppure nel particolare caso della separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio, che detta tariffa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, mentre i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e all'Autorità d'àmbito la determinazione della tariffa di base. Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  29/06/2009  n. 10  art. 3  co. 1

legge della Regione Lombardia  12/12/2003  n. 26  art. 48  co. 2

legge della Regione Lombardia  29/01/2009  n. 11  art. 5  co. 1

legge della Regione Lombardia  29/06/2009  n. 10  art. 3  co. 1

legge della Regione Lombardia  12/12/2003  n. 26  art. 51  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 154    co. 2  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 154    co. 4  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 149    co. 6  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 161    co. 4