Sentenza 142/2010 (ECLI:IT:COST:2010:142)
Massima numero 34588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/04/2010; Decisione del
14/04/2010
Deposito del 23/04/2010; Pubblicazione in G. U. 28/04/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Servizi idrici - Attribuzione alla Giunta regionale delle competenze amministrative di controllo relative al piano d'ambito territoriale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la pianificazione d'ambito - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Servizi idrici - Attribuzione alla Giunta regionale delle competenze amministrative di controllo relative al piano d'ambito territoriale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la pianificazione d'ambito - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera q) del comma 1 dell'art. 3 della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, che sostituisce l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, prevedendo che la Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano d'àmbito «per i profili di sua competenza ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti». Infatti, la norma censurata attribuisce alla Giunta regionale le competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d'àmbito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera q) del comma 1 dell'art. 3 della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, che sostituisce l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, prevedendo che la Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano d'àmbito «per i profili di sua competenza ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti». Infatti, la norma censurata attribuisce alla Giunta regionale le competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d'àmbito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
29/06/2009
n. 10
art. 3
co. 1
legge della Regione Lombardia
29/01/2009
n. 1
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 149
co. 6
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 161
co. 4 lett. b)