Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccezione di inammissibilità per genericità delle censure - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, in quanto è palese che il giudice a quo non si è riferito genericamente alla legge regionale n. 29 del 1951, ma ha censurato questa legge «come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune». D'altra parte, la legge regionale n. 22 del 2007 è specificamente volta ad innovare le previgenti norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali. Conseguentemente, benché non siano state nominativamente indicate dal rimettente, le disposizioni censurate sono certamente identificabili in quelle che disciplinano le cause di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale.
Sull'impugnazione di un'intera legge o corpo normativo, senza che siano precisate le disposizioni censurate, v. citate sentenze n. 235/2009 e n. 372/2008.