Sentenza 143/2010 (ECLI:IT:COST:2010:143)
Massima numero 34592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
14/04/2010; Decisione del
14/04/2010
Deposito del 23/04/2010; Pubblicazione in G. U. 28/04/2010
Titolo
Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccepita inammissibilità in ragione della ritenuta motivazione per relationem dell'ordinanza di rimessione - Reiezione.
Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccepita inammissibilità in ragione della ritenuta motivazione per relationem dell'ordinanza di rimessione - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità in ragione della ritenuta motivazione per relationem dell'ordinanza di rimessione, in quanto il rimettente, prima di affermare la non manifesta infondatezza della questione «in relazione ai parametri invocati dal ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritti e a cui espressamente si rinvia per brevità», ha sintetizzato le relative motivazioni, di modo che le argomentazioni a sostegno delle censure risultano chiaramente dalla stessa ordinanza di rimessione, senza rinvio ad atti ad essa esterni; inoltre, lo stesso remittente, ai parametri individuati dal ricorrente il Tribunale, ne aggiunge altri, motivandoli specificamente e formulando distinte censure.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità in ragione della ritenuta motivazione per relationem dell'ordinanza di rimessione, in quanto il rimettente, prima di affermare la non manifesta infondatezza della questione «in relazione ai parametri invocati dal ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritti e a cui espressamente si rinvia per brevità», ha sintetizzato le relative motivazioni, di modo che le argomentazioni a sostegno delle censure risultano chiaramente dalla stessa ordinanza di rimessione, senza rinvio ad atti ad essa esterni; inoltre, lo stesso remittente, ai parametri individuati dal ricorrente il Tribunale, ne aggiunge altri, motivandoli specificamente e formulando distinte censure.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
20/03/1951
n. 29
art.
co.
legge della Regione siciliana
05/12/2007
n. 22
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 122
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 02/07/2004
n. 165
art. 2
co. 1 lett. c)