Abitazione (diritto alla) - In genere - Requisito essenziale caratterizzante la socialità - Inclusione nel catalogo dei diritti inviolabili - Dovere dello Stato democratico di garantirlo - Soddisfacimento in concreto tramite l'edilizia residenziale pubblica. (Classif. 001001).
Il diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana. (Precedenti: S. 106/2018 – mass. 40746; S. 168/2014 – mass. 38013; S. 209/2009 – mass. 33561; S. 404/1988 – mass. 13690; S. 217/1988 – mass. 10462).
Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, il diritto all’abitazione deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili e il suo oggetto, l’abitazione, deve considerarsi un bene di primaria importanza. L’edilizia residenziale pubblica deve assicurarne in concreto il soddisfacimento. (Precedenti: S. 166/2018 – mass. 40102; S. 38/2016; S. 168/2014 – mass. 38013; S. 161/2013; S. 61/2011; O. 76/2010 – mass. 34395; S. 209/2009 – mass. 33561; S. 404/1988 – mass. 13690).