Sentenza 143/2010 (ECLI:IT:COST:2010:143)
Massima numero 34594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
14/04/2010; Decisione del
14/04/2010
Deposito del 23/04/2010; Pubblicazione in G. U. 28/04/2010
Titolo
Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccepita inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 122 Cost. per omessa motivazione circa l'applicabilità di tale parametro alla Regione siciliana - Reiezione.
Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccepita inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 122 Cost. per omessa motivazione circa l'applicabilità di tale parametro alla Regione siciliana - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 122 Cost. per omessa motivazione circa l'applicabilità di tale parametro alla Regione Siciliana, in quanto il remittente, pur se in modo sintetico, fornisce una motivazione sufficiente sul punto.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 122 Cost. per omessa motivazione circa l'applicabilità di tale parametro alla Regione Siciliana, in quanto il remittente, pur se in modo sintetico, fornisce una motivazione sufficiente sul punto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
20/03/1951
n. 29
art.
co.
legge della Regione siciliana
05/12/2007
n. 22
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 122
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 02/07/2004
n. 165
art. 2
co. 1 lett. c)