Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore ai ventimila abitanti - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione derivante dal cumulo delle due cariche - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti, poiché in contrasto con il combinato disposto degli art. 3, 51 e 97 Cost. che impone la garanzia dell'esercizio del diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, nonché la distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali a salvaguardia dell'efficienza e imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità.
Sulla potestà legislativa della Regione siciliana in tema di elezioni dell'Assemblea regionale, v. citate sentenze n. 162 e n. 20/1985 e n. 108/1969.
Sul principio di cui all'art. 51 Cost., v. citate sentenze n. 25/2008, n. 288/2007 e n. 539/1990.
In tema di tutela del fondamentale diritto di elettorato passivo, v. citata sentenza n. 276/1997, n. 84/1994, n. 463/1992 e n. 235/1988.
Sul principio di continuità dell'ordinamento giuridico, v. citate ordinanze n. 223/2003 e n. 383/2002.
In tema di cumulo delle cariche, v. citata sentenza n. 201/2003, n. 44/1997 e n. 235/1988, nonché sulla ratio delle incompatibilità, v. citate sentenze n. 97/1991 e n. 5/1978.