Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio a quo - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, impugnato in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 17, comma 25, lett. a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 16, comma 1, numero 3), del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, all'art. 1, commi 1 e 8, lett. c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 e all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento della Regione Piemonte, la quale non è parte del giudizio a quo. Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente, l'interesse da questa prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio a quo e, pertanto, la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale.
Sulla legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 96/2008, ordinanze n. 393/2008 e n. 414/2007.