Ambiente (Tutela dell') - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico - Lamentata violazione dell'obbligo di acquisizione del parere preventivo del Consiglio di Stato sullo schema del decreto legislativo - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., all'art. 17, comma 25, lett. a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'art. 16, comma 1, numero 3), del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nella parte in cui stabilisce che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato». Infatti, il rimettente non fornisce alcuna soluzione al problema preliminare, da lui stesso posto, relativo all'applicabilità del principio di gratuità dell'uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, fissato dal censurato art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche alle gestioni già in corso al momento della sua entrata in vigore, come quelle oggetto degli atti amministrativi impugnati nel giudizio a quo. Tale lacuna si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni proposte, perché il rimettente non spiega se le norme denunciate - e cioè il d.lgs. n. 152 del 2006 nel suo complesso e, più in particolare, il suo art. 153 - trovino applicazione nel caso concreto alle suddette gestioni.