Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Composizione delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidità e dell'handicap - Prevista possibilità di nominare presidenti delle dette commissioni anche medici in possesso di specializzazioni equivalenti a Medicina Legale, nonché di sostituire il componente in possesso della specializzazione in Medicina del Lavoro con medici in possesso di specializzazioni equivalenti - Denunciata irragionevolezza e asserito contrasto con la normativa statale di riferimento - Sopravvenuta modificazione della disciplina impugnata - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 gennaio 2007, n. 1, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui, ai fini della composizione delle Commissioni mediche di accertamento dell'invalidità e dell'handicap, ha previsto che possono essere nominati presidenti di tali commissioni mediche anche i medici in possesso di specializzazioni "equivalenti" a Medicina Legale e che il componente in possesso della specializzazione in Medicina del Lavoro possa essere sostituito anche da medici in possesso di specializzazioni "equivalenti" a Medicina del Lavoro. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la censurata disciplina è stata modificata dall'art. 25 della legge regionale n. 27 del 2009, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
In senso analogo, v., ex multis, le citate ordinanze n. 38/2010 e n. 12/2010.