Reati e pene - Termine per proporre la querela - Previsione del termine perentorio di tre mesi, anziché di novanta giorni - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione, e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Omessa motivazione in ordine alla violazione dei parametri costituzionali invocati - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124 cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede il termine perentorio di tre mesi per proporre querela, anziché quello di novanta giorni, avendo il rimettente omesso sia di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - carenza che preclude alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e che si risolve, altresì, in difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - sia di motivare in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali.
Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente preclusione della necessaria verifica, ad opera della Corte, sulla rilevanza della questione, nonché difettosa motivazione sulla non manifesta infondatezza, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 181/2009, n. 444/2008, n. 433/2008, n. 313/2008, n. 207/2008, n. 54/2008 e n. 404/2007.
Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 181/2009, n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.