Ordinanza 148/2010 (ECLI:IT:COST:2010:148)
Massima numero 34602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
14/04/2010; Decisione del
14/04/2010
Deposito del 23/04/2010; Pubblicazione in G. U. 28/04/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Elezioni - Partiti politici - Norme della Regione Calabria per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modificazione delle disposizioni impugnate - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione in giudizio della parte convenuta - Estinzione del processo.
Elezioni - Partiti politici - Norme della Regione Calabria per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modificazione delle disposizioni impugnate - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione in giudizio della parte convenuta - Estinzione del processo.
Testo
Alla rinuncia al ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 48, 49, 51, primo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 122, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 9, commi 1 e 4, lett. a) e b), 13, comma 3, lett. b), e 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale) - rinuncia determinata dalla sopravvenuta modificazione delle disposizioni impugnate, ad opera delle leggi regionali n. 38 del 2009 e n. 44 del 2009, nonché dall'assenza di costituzione in giudizio della parte convenuta - consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Alla rinuncia al ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 48, 49, 51, primo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 122, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 9, commi 1 e 4, lett. a) e b), 13, comma 3, lett. b), e 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale) - rinuncia determinata dalla sopravvenuta modificazione delle disposizioni impugnate, ad opera delle leggi regionali n. 38 del 2009 e n. 44 del 2009, nonché dall'assenza di costituzione in giudizio della parte convenuta - consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
17/08/2009
n. 25
art. 2
co.
legge della Regione Calabria
17/08/2009
n. 25
art. 9
co. 1
legge della Regione Calabria
17/08/2009
n. 25
art. 9
co. 4
legge della Regione Calabria
17/08/2009
n. 25
art. 13
co. 3
legge della Regione Calabria
17/08/2009
n. 25
art. 15
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 49
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 122
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 02/07/2004
n. 165
art. 2
decreto legislativo 30/06/2003
n. 196
art. 4
co. 1 lett. d)
decreto legislativo 30/06/2003
n. 196
art. 20
decreto legislativo 30/06/2003
n. 196
art. 22
co. 1
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23