Sentenza 149/2010 (ECLI:IT:COST:2010:149)
Massima numero 34604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  26/04/2010;  Decisione del  26/04/2010
Deposito del 29/04/2010; Pubblicazione in G. U. 05/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34605  34606  34607


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Personale sanitario penitenziario "incaricato" ai sensi della legge n. 740 del 1970 - Inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per inidoneità di disposizione contenuta in provvedimento avente natura non normativa, ma emanato in attuazione di norma primaria, a fungere da principio fondamentale della legislazione statale - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per inidoneità di disposizione contenuta in provvedimento avente natura non normativa, ma emanato in attuazione di norma primaria, a fungere da principio fondamentale della legislazione statale. Infatti deve rilevarsi che il d.P.C.m. 1° aprile 2008, art. 3, comma 4, ha disposto il trasferimento dei rapporti di lavoro dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale in pedissequa attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge finanziaria per il 2008, parimenti indicato come principio fondamentale dal Presidente del Consiglio: è a tale fonte legislativa, avente rango di norma primaria che, dunque, nel valutare la legittimità della normativa regionale censurata, occorre fare esclusivo riferimento.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  31/12/2008  n. 46  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2    co. 283  

decreto del Presidente consiglio ministri  01/04/2008  n.   art. 3    co. 4