Sentenza 149/2010 (ECLI:IT:COST:2010:149)
Massima numero 34604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
26/04/2010; Decisione del
26/04/2010
Deposito del 29/04/2010; Pubblicazione in G. U. 05/05/2010
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Personale sanitario penitenziario "incaricato" ai sensi della legge n. 740 del 1970 - Inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per inidoneità di disposizione contenuta in provvedimento avente natura non normativa, ma emanato in attuazione di norma primaria, a fungere da principio fondamentale della legislazione statale - Reiezione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Personale sanitario penitenziario "incaricato" ai sensi della legge n. 740 del 1970 - Inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per inidoneità di disposizione contenuta in provvedimento avente natura non normativa, ma emanato in attuazione di norma primaria, a fungere da principio fondamentale della legislazione statale - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per inidoneità di disposizione contenuta in provvedimento avente natura non normativa, ma emanato in attuazione di norma primaria, a fungere da principio fondamentale della legislazione statale. Infatti deve rilevarsi che il d.P.C.m. 1° aprile 2008, art. 3, comma 4, ha disposto il trasferimento dei rapporti di lavoro dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale in pedissequa attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge finanziaria per il 2008, parimenti indicato come principio fondamentale dal Presidente del Consiglio: è a tale fonte legislativa, avente rango di norma primaria che, dunque, nel valutare la legittimità della normativa regionale censurata, occorre fare esclusivo riferimento.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per inidoneità di disposizione contenuta in provvedimento avente natura non normativa, ma emanato in attuazione di norma primaria, a fungere da principio fondamentale della legislazione statale. Infatti deve rilevarsi che il d.P.C.m. 1° aprile 2008, art. 3, comma 4, ha disposto il trasferimento dei rapporti di lavoro dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale in pedissequa attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge finanziaria per il 2008, parimenti indicato come principio fondamentale dal Presidente del Consiglio: è a tale fonte legislativa, avente rango di norma primaria che, dunque, nel valutare la legittimità della normativa regionale censurata, occorre fare esclusivo riferimento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
31/12/2008
n. 46
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 283
decreto del Presidente consiglio ministri 01/04/2008
n.
art. 3
co. 4