Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Requisito della cittadinanza protratta per un quinquennio - Assenza di ragionevole connessione con il bisogno abitativo e con le effettive necessità dei soggetti economicamente deboli - Inidoneità ad atteggiarsi ad indice di probabilità di permanenza in una determinata regione - Potenziale lesione del diritto alle prestazioni sociali (nella specie: illegittimità costituzionale parziale di legge reg. Marche, laddove stabilisce come requisito di accesso all'edilizia residenziale pubblica la residenza protratta per un quinquennio). (Classif. 091002).
Il requisito della residenza protratta per un quinquennio, non presentando alcuna ragionevole connessione con il bisogno abitativo, produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, contraddicendo la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e risolvendosi in una soglia rigida che ne preclude l’accesso, a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli), in modo incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. Esso, inoltre, non integra di per sé un indice di un’elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, in quanto la prognosi di stanzialità dovrebbe basarsi non su una condizione del passato (inidonea a evitare il “rischio di instabilità” del beneficiario), ma su fattori proiettati al futuro e, in ogni caso, assicurando preminente rilievo allo stato di bisogno dei richiedenti, con la conseguenza che la prospettiva della stabilità potrebbe rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria. (Precedenti: S. 77/2023 – mass. 45454; S. 199/2022 – mass. 45086, S. 9/2021 – mass. 43558; S. 7/2021 – mass. 43549; S. 281/2020 – mass. 42947; S. 44/2020 – mass. 43051; n. 166/2018 – mass. 40102; S. 107/2018 – mass. 40774; S. 106/2018 – mass. 40745; S. 168/2014 – mass. 38013; S. 222/2013 – mass. 37325; S. 172/2013 – mass. 37192; S. 133/2013 – mass. 37132; S. 4/2013 – mass. 36878; S. 2/2013 – mass. 36862; S. 61/2011; S. 40/2011 – mass. 35326; O. 76/2010 – mass. 34395).
A differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l’accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente). Di qui la necessità che le norme che introducono requisiti di questo tipo siano vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell’accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza. (Precedenti: S. 44/2020 – mass. 43051; S. 107/2018 – mass. 40773 – 40774 – 40775).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. e al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., l’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis, della legge reg. Marche n. 36 del 2005, limitatamente alle parole «avere la residenza o», riferite al requisito di durata della stessa, per almeno cinque anni consecutivi, nel comune in cui si concorre per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata).