Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Personale sanitario penitenziario "incaricato" ai sensi della legge n. 740 del 1970 - Inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale - Contrasto con la normativa statale avente natura di principio fondamentale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46. La figura dei cd. medici incaricati è stata introdotta e disciplinata per la prima volta dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che così qualifica i medici «non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa». La norma regionale censurata, disponendo lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli della Regione, ha, di fatto, trasformato, all'interno della Regione Calabria, rapporti parasubordinati in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato. Tale disciplina è chiaramente lesiva delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica: spetta, infatti, al legislatore statale il compito di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria e di effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare. Contravvenendo a tali principi, la norma censurata si è posta in contrasto con il citato art. 2, comma 283, della legge finanziaria per il 2008, che si limita a trasferire la titolarità del rapporto di lavoro dal Servizio sanitario nazionale a quello regionale e che costituisce principio fondamentale della legislazione dello Stato in materia. D'altra parte, la stessa norma, determinando la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha causato un considerevole aggravio di oneri finanziari a carico della Regione e, in definitiva, del Servizio sanitario nazionale.
In tema di bilanciamento del coordinamento della finanza pubblica e l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, v. citate sentenze n. 94/2009, n. 203/2008.