Sentenza 149/2010 (ECLI:IT:COST:2010:149)
Massima numero 34606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
26/04/2010; Decisione del
26/04/2010
Deposito del 29/04/2010; Pubblicazione in G. U. 05/05/2010
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Medici a tempo indeterminato incaricati dell'emergenza sanitaria, medici titolari di continuità assistenziale e medici della medicina dei servizi - Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica previo giudizio di sola idoneità - Ricorso del Governo - Eccepita cessazione della materia del contendere per sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2009 - Reiezione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Medici a tempo indeterminato incaricati dell'emergenza sanitaria, medici titolari di continuità assistenziale e medici della medicina dei servizi - Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica previo giudizio di sola idoneità - Ricorso del Governo - Eccepita cessazione della materia del contendere per sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2009 - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46, va rigettata l'eccezione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2009, la quale ha aggiunto all'art. 6 della legge censurata un comma 2, secondo cui «Per il personale della dirigenza del ruolo sanitario si procederà ad apposita selezione concorsuale con la riserva fino al 50% dei posti a favore di quello con rapporto a tempo determinato individuato ai sensi del comma 1, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente». Invero, la introduzione di tale procedura concorsuale riguarda una tipologia contrattuale di personale dirigenziale diversa da quelle oggetto di censura, essendo riferita a quei dirigenti che avevano stipulato contratti di lavoro, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46, va rigettata l'eccezione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2009, la quale ha aggiunto all'art. 6 della legge censurata un comma 2, secondo cui «Per il personale della dirigenza del ruolo sanitario si procederà ad apposita selezione concorsuale con la riserva fino al 50% dei posti a favore di quello con rapporto a tempo determinato individuato ai sensi del comma 1, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente». Invero, la introduzione di tale procedura concorsuale riguarda una tipologia contrattuale di personale dirigenziale diversa da quelle oggetto di censura, essendo riferita a quei dirigenti che avevano stipulato contratti di lavoro, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
15/01/2009
n. 1
art. 7
co.
legge della Regione Calabria
15/01/2009
n. 1
art. 8
co.
legge della Regione Calabria
15/01/2009
n. 1
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/12/1992
n. 502
art. 8
co. 1 bis
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 565