Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Medici a tempo indeterminato incaricati dell'emergenza sanitaria, medici titolari di continuità assistenziale e medici della medicina dei servizi - Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica previo giudizio di sola idoneità - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Sono costituzionalmente illegittimi, con riferimento all'art. 97 della Costituzione, gli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1. Sia nel caso della stabilizzazione dei medici reperiti per far fronte a situazioni di emergenza, sia nel caso dei medici titolari di "continuità assistenziale" di cui al successivo art. 8 e infine di quelli della medicina dei servizi di cui al censurato art. 9, la legge regionale non prevede idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente. Le norme censurate, dunque, prevedendo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli, semplicemente un previo giudizio di idoneità, si pongono in contrasto con il principio del pubblico concorso.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 9/2010, n. 191/2007, n. 205/2004, n. 34/2004, n. 427/2007, n. 190/2005, n. 517/2002 e n. 141/1999.