Sentenza 150/2010 (ECLI:IT:COST:2010:150)
Massima numero 34608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  26/04/2010;  Decisione del  26/04/2010
Deposito del 29/04/2010; Pubblicazione in G. U. 05/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34609  34610  34611  34612


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Accesso alla dirigenza sanitaria, disciplina delle strutture sanitarie private e delle incompatibilità dei componenti delle commissioni per l'accertamento della invalidità - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei commi primo e secondo, lettera s) , dell'art. 117 Cost. - Censure presenti solo nel dispositivo del ricorso - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18, della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto le censure riguardanti la ritenuta violazione dei commi primo e secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost. sono presenti solo nel dispositivo del ricorso, mentre è omesso qualsiasi accenno alle stesse sia nella parte motiva del medesimo ricorso, sia nell'allegata Relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  23/12/2008  n. 45  art. 1  co. 1

legge della Regione Puglia  23/12/2008  n. 45  art. 3  co. 

legge della Regione Puglia  23/12/2008  n. 45  art. 4  co. 

legge della Regione Puglia  23/12/2008  n. 45  art. 13  co. 

legge della Regione Puglia  23/12/2008  n. 45  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte