Sentenza 150/2010 (ECLI:IT:COST:2010:150)
Massima numero 34609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  26/04/2010;  Decisione del  26/04/2010
Deposito del 29/04/2010; Pubblicazione in G. U. 05/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34608  34610  34611  34612


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione di personale dirigenziale medico, assunto a tempo determinato, qualora in possesso di determinati requisiti - Inquadramento a domanda, nelle direzioni sanitarie, di dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato che svolgono attività di staff presso direzioni generali - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico - Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45. Appare evidente il contrasto tra quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2008, che prevede, per la sola Regione Puglia, un'eccezione alla regola generale, e il principio fondamentale sancito dal legislatore statale, secondo il quale l'accesso alla dirigenza sanitaria avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami; contrasto reso evidente dalla considerazione che la disposizione legislativa oggetto di censura elude il necessario filtro del concorso pubblico (senza che tale eccezione venga ad essere giustificata da interessi pubblici ulteriori, né da particolari situazioni di emergenza), prevedendo espressamente che la stabilizzazione di personale «assunto a tempo determinato» avvenga «in deroga a quanto previsto dal d.P.R. 483/97». Anche l'art. 4 della legge regionale - prevedendo l'inquadramento, a domanda, dei dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato nelle direzioni sanitarie - contravviene alla regola generale desumibile dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La suddetta normativa, cui fa riferimento anche l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al quadriennio 1998-2001, per la dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, stabilisce che l'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile l'espletamento di procedure concorsuali e selettive, alle quali si può accedere solo se in possesso, oltre che del titolo di laurea in medicina e chirurgia, anche di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Sulla "tutela della salute", v. citate sentenze n. 295/2009, n. 105/2007 e n. 422/2006.

Sulla regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 9/2010, n. 293/2009, n. 363, n. 205, n. 81/2006, n. 465, n. 159/2005, n. 205, n. 34/2004 e n. 1/1999.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  23/12/2008  n. 45  art. 1  co. 1

legge della Regione Puglia  23/12/2008  n. 45  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 15    co. 7  

decreto del Presidente della Repubblica  10/12/1997  n. 483  art. 24