Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Educatori professionali in servizio presso le ASL della Regione ed in possesso del titolo di laurea magistrale - Inquadramento nel ruolo della dirigenza sanitaria non medica - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico - Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 per violazione del principio fondamentale dell'accesso alla dirigenza sanitaria - in questo caso non medica - senza la previsione di pubblico concorso. Infatti, l'art. 18 della legge regionale in esame - stabilendo «l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica (di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", e alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n. 763) del personale laureato non medico, in servizio presso le aziende sanitarie locali (ASL) della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale e al quale è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale» -, si pone in contrasto con il principio fondamentale contenuto nel primo periodo dell'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, che, nello stabilire la procedura per l'accesso alla dirigenza per i citati profili professionali, prevede la procedura concorsuale «alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale», cioè «[...] mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine».