Sentenza 150/2010 (ECLI:IT:COST:2010:150)
Massima numero 34611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
26/04/2010; Decisione del
26/04/2010
Deposito del 29/04/2010; Pubblicazione in G. U. 05/05/2010
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Strutture sanitarie private - Studio medico privato e studio odontoiatrico privato - Esclusione dal regime dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 8 del 2004 - Contrasto con il principio fondamentale in materia di "tutela della salute", che impone l'autorizzazione per prestazioni mediche e odontoiatriche che comportino un rischio per la sicurezza del paziente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Strutture sanitarie private - Studio medico privato e studio odontoiatrico privato - Esclusione dal regime dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 8 del 2004 - Contrasto con il principio fondamentale in materia di "tutela della salute", che impone l'autorizzazione per prestazioni mediche e odontoiatriche che comportino un rischio per la sicurezza del paziente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45. Infatti, se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (ex art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali. Nella specie, la disposizione denunciata, non prevedendo l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per gli studi medici e odontoiatrici, finisce con il disattendere il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (norme di principio) che stabilisce la necessità di tale autorizzazione «per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure». La circostanza che queste strutture non abbiano l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45. Infatti, se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (ex art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali. Nella specie, la disposizione denunciata, non prevedendo l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per gli studi medici e odontoiatrici, finisce con il disattendere il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (norme di principio) che stabilisce la necessità di tale autorizzazione «per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure». La circostanza che queste strutture non abbiano l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
23/12/2008
n. 45
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8
co. 4
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 ter