Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge quadro sull'handicap - Incompatibilità dei componenti che detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle - Sopravvenuta integrale modifica normativa della disposizione impugnata, medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore l'art. 39 della legge della Regione Puglia 30 aprile 2009, n. 10, che ha integralmente modificato il testo della norma impugnata, medio tempore priva di applicazione. Per effetto di tale modifica, si sono determinate la completa eliminazione della disposizione impugnata e la preclusione di qualunque sua futura applicazione; sicché, avendo la disposizione modificativa contenuto completamente innovativo rispetto alla previgente disciplina sulla quale non è possibile trasferire l'originaria questione di legittimità costituzionale e avendo la difesa della Regione Puglia, in sede di discussione, richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è venuta meno ogni ragione della controversia.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 289/2007.