Sentenza 151/2010 (ECLI:IT:COST:2010:151)
Massima numero 34613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  26/04/2010;  Decisione del  26/04/2010
Deposito del 29/04/2010; Pubblicazione in G. U. 05/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34614


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle assenze per malattia - Controlli sullo stato di malattia, definizione delle fasce orarie di reperibilità, determinazione del trattamento economico durante il periodo di assenza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5. Il comma 1, che disciplina il potere dell'amministrazione pubblica di procedere a controlli sullo stato di malattia dei propri dipendenti, e il comma 2, che definisce le fasce orarie di reperibilità, strumentali alla concreta attuazione ed efficacia di quei controlli, regolano un'espressione particolare del più generale potere di controllo che l'ordinamento riconosce in capo al datore di lavoro. La fonte di tale potere è il contratto di lavoro laddove si tende a garantire l'interesse della parte datoriale ad una corretta esecuzione degli obblighi del prestatore di lavoro. Trattandosi di uno dei poteri principali che l'ordinamento attribuisce ad una delle parti di un rapporto contrattuale (quello di lavoro subordinato), la relativa disciplina deve essere uniforme sul territorio nazionale e imporsi anche alle Regioni a statuto speciale, trattandosi di norme concernenti istituti del rapporto di pubblico impiego "contrattualizzato" e dunque riconducibili alla materia «ordinamento civile» che l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Allo stesso modo, il comma 3 regola un aspetto proprio del contratto di lavoro subordinato, vale a dire la previsione degli emolumenti che il lavoratore ha diritto di percepire durante il periodo in cui non può eseguire la propria prestazione perché affetto da malattia. Si tratta di un diritto patrimoniale del dipendente che trova la sua unica causa nel rapporto contrattuale che lo lega al datore di lavoro e, non a caso, è disciplinato anche dal codice civile (precisamente, dall'art. 2110); sicché, anche l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2009 è pertanto illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 189 e n. 95/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  02/02/2009  n. 5  art. 2  co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  02/02/2009  n. 5  art. 2  co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  02/02/2009  n. 5  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 71  

legge  06/08/2008  n. 133  art.