Sentenza 146/2023 (ECLI:IT:COST:2023:146)
Massima numero 45685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/06/2023;  Decisione del  07/06/2023
Deposito del 17/07/2023; Pubblicazione in G. U. 19/07/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - In genere - Omicidio stradale - Istituto della messa alla prova - Applicabilità delle circostanze attenuanti a effetto speciale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Auspicio al legislatore perché estenda l'area di applicabilità dell'istituto. (Classif. 199001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen, nella parte in cui non prevede, per il reato di omicidio stradale, l’applicazione dell’istituto della messa alla prova. Il legislatore, secondo una scelta di politica criminale rientrante nella propria discrezionalità, è rimasto fermo nell’individuare i reati per i quali è consentito l’istituto del diritto penale punitivo “non carcerario” della messa alla prova, fissando in modo non irragionevole, quale discrimine per l’accesso al beneficio, la soglia della pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, che si riferisce al reato base non circostanziato, senza così dare rilievo alla circostanza ad effetto speciale prevista dal settimo comma dell’art. 589-bis cod. pen. Nel caso della messa alla prova, infatti, la valutazione del giudice è svolta in limine, prima dell’accertamento giudiziale sull’incolpazione – e, dunque, prima che possa risultare il concorso di un’attenuante a effetto speciale. Né sarebbe sufficiente una mera valutazione prognostica, che l’art. 168-bis cod. pen. non autorizza ad ipotizzare o, ancor di più, nel caso in cui la richiesta o la proposta siano fatte nella fase delle indagini preliminari. L’ipotesi della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è, invece, diversa, in quanto la rilevanza delle attenuanti a effetto speciale è sempre condizionata all’accertamento pieno della diminuente e del reato, presupponendo logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato. Le vigenti modalità applicative dell’istituto della messa alla prova non minano nemmeno la finalità rieducativa della pena, in quanto, ove risultasse in giudizio che l’evento sia stato determinato dal concorso di colpa della vittima, la pena potrebbe essere ridotta fino a metà di quella prevista per il reato non circostanziato e, in tal modo, soccorrerebbero altri istituti – quali le misure alternative alla detenzione, nonché la sospensione condizionale della pena – parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato. È tuttavia auspicabile una più ampia ammissibilità del beneficio della messa alla prova con sospensione del procedimento anche per reati che sono decisamente meno gravi in applicazione di attenuanti ad effetto speciale. Di ciò non potrà non farsi carico il legislatore. (Precedenti: S. 116/2023).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte