Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Decreto di liquidazione di compensi professionali - Opposizione - Competenza del giudice in composizione monocratica anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale - Denunciato eccesso di delega - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata - Mancata prospettazione di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 53 del 2005 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 30 del 2010, sulla base del rilievo - cui l'odierno rimettente non ha opposto alcun nuovo argomento - che il legislatore delegato, senza eccedere dal criterio del coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del suddetto giudizio di opposizione alla riforma operata dal d.lgs. n. 51 del 1998, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce un'eccezione.
Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza di identiche questioni, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 53/2005 e ordinanza n. 30/2010.