Ordinanza 154/2010 (ECLI:IT:COST:2010:154)
Massima numero 34617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  26/04/2010;  Decisione del  26/04/2010
Deposito del 29/04/2010; Pubblicazione in G. U. 05/05/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, nonché asserito eccesso di delega - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione e omessa descrizione della fattispecie - Censura riferita a norma non precisamente individuata - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo.

Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008.

Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. la citata ordinanza n. 85/2003.

Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. la citata ordinanza n. 440/2008.

Nel senso che l'impugnato art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, v. la citata sentenza n. 180/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/09/2005  n. 209  art. 149  co. 

decreto legislativo  07/09/2005  n. 209  art. 150  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  29/07/2003  n. 229  art. 4    co. 1