Bilancio e contabilità pubblica - Pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Somme dovute da una Regione commissariata nei confronti di un'amministrazione pubblica - Regolazione mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento - Ricorso della Regione Campania - Eccepita inammissibilità della questione per carenza di interesse attuale all'impugnazione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la norma censurata non si applicherebbe alla Regione Campania. Infatti, le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 Cost.; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile. L'interesse della ricorrente, pertanto, sussiste indipendentemente dal fatto che la norma impugnata abbia avuto o meno applicazione nella Regione Campania.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 141/2010 e n. 133/2006.