Sentenza 156/2010 (ECLI:IT:COST:2010:156)
Massima numero 34642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34641  34643


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Somme dovute da una Regione commissariata nei confronti di un'amministrazione pubblica - Regolazione mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento - Ricorso della Regione Campania - Asserita violazione degli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - Censure non ridondanti in lesione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prospettate in merito agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., trattandosi di parametri non invocabili nel giudizio di costituzionalità in via principale promosso da una Regione perché, nella fattispecie, le violazioni lamentate non comportano una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, né ridondano sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 52/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 9  co. 1

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte