Sentenza 157/2010 (ECLI:IT:COST:2010:157)
Massima numero 34619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Pena della reclusione fino ad un anno in caso di inosservanza degli obblighi concernenti la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità - Prevista inapplicabilità delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981 - Denunciata irragionevolezza, nonché asserita ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle fattispecie di evasione dagli arresti domiciliari o dalla detenzione domiciliare - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto preclude, in relazione alla pena della reclusione inflitta per i delitti previsti dai precedenti primi due commi (inosservanza degli obblighi concernenti la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità), l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981. La denunciata ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle fattispecie di evasione dal luogo degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare - per le quali le suddette sanzioni sostitutive sono ammesse, dopo che l'art. 4 della legge n. 134 del 2003 ha abrogato l'art. 60 della legge n. 689 del 1981 - è esclusa dal rilievo che le norme prese in considerazione dalla rimettente, come termini di confronto ai fini di un giudizio di irragionevolezza, non esprimono rationes sovrapponibili. La permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità sono pene «paradetentive» non sostitutive ma principali e costituiscono il segno di un'apertura fiduciaria verso i condannati (assente nel reato di evasione) espressa dall'ordinamento, sicché un comportamento trasgressivo non può determinare un inasprimento del regime originario. L'effetto dissuasivo si connette unicamente alla sanzione applicabile per la violazione dei corrispondenti obblighi e sarebbe fortemente ridotto se tale sanzione fosse attenuabile con la pena sostitutiva, poiché il trasgressore si troverebbe in una situazione molto vicina a quella iniziale. Il legislatore ha non irragionevolmente bilanciato, con il divieto di conversione della pena stabilito dalla norma censurata, l'impossibilità di aggravare il trattamento concernente la sanzione originariamente irrogata, come invece è previsto per le fattispecie evocate in comparazione. Rispetto a queste ultime il comportamento trasgressivo incontra una doppia risposta sanzionatoria, il che giustifica la possibilità che per la seconda di esse venga applicata una sanzione sostitutiva, secondo la disciplina generale dei reati che comportano pene detentive brevi. Si tratta di sistemi diversi, ispirati a logiche in parte differenti e quindi non del tutto omologabili, come sarebbe necessario per rilevare una violazione dell'art. 3 Cost.

In tema di applicabilità delle sanzioni sostitutive, v. la citata ordinanza n. 184/2001.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 56  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte