Ordinanza 158/2010 (ECLI:IT:COST:2010:158)
Massima numero 34620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
28/04/2010; Decisione del
28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Abrogazione di disposizioni concernenti l'istituzione, la ricostituzione o la variazione dei territori di diversi Comuni siciliani - Ricorso della Regione Siciliana - Ius superveniens che sottrae all'effetto abrogativo i territori dei Comuni siciliani - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.
Comuni, Province e Città metropolitane - Abrogazione di disposizioni concernenti l'istituzione, la ricostituzione o la variazione dei territori di diversi Comuni siciliani - Ricorso della Regione Siciliana - Ius superveniens che sottrae all'effetto abrogativo i territori dei Comuni siciliani - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 e dell'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, deve dichiararsi l'estinzione del processo, dato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, che ha sottratto all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del d.l. n. 200 del 2008 tutte le disposizioni riguardanti l'istituzione, ricostituzione o variazione dei territori di Comuni siciliani, di cui la Regione lamentava l'abrogazione e, che proprio in considerazione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 179 del 2009, il Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta regionale in data 18 marzo 2010, ha rinunciato al ricorso, affermando che sono venute meno le ragioni dell'impugnazione. Sicché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la mera rinuncia al ricorso è di per sé idonea a determinare l'estinzione del processo.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 e dell'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, deve dichiararsi l'estinzione del processo, dato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, che ha sottratto all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del d.l. n. 200 del 2008 tutte le disposizioni riguardanti l'istituzione, ricostituzione o variazione dei territori di Comuni siciliani, di cui la Regione lamentava l'abrogazione e, che proprio in considerazione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 179 del 2009, il Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta regionale in data 18 marzo 2010, ha rinunciato al ricorso, affermando che sono venute meno le ragioni dell'impugnazione. Sicché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la mera rinuncia al ricorso è di per sé idonea a determinare l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/12/2008
n. 200
art. 2
co.
decreto-legge
22/12/2008
n. 200
art.
co.
legge
18/02/2009
n. 9
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
co. 3
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23