Enti locali - Norme della Regione Lazio - Riordino della disciplina delle Comunità montane oltre il termine stabilito dall'art. 2 della legge n. 244 del 2007 - Ricorso del Governo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune delle norme invocate quali parametri interposti - Rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte - Mancata attuazione, medio tempore , della disciplina impugnata - Carenza di interesse del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 2 dicembre 2008, n. 20, riguardante in particolare l'art. 8 della suddetta legge, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una pronuncia di tal genere per carenza di interesse del ricorrente, come si riscontra nella specie, stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune delle norme invocate dal Presidente del Consiglio dei ministri quali parametri interposti, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.
In senso analogo, v. citate sentenza n. 52/2010 e ordinanze n. 153/2009 e n. 418/2008.