Sentenza 147/2023 (ECLI:IT:COST:2023:147)
Massima numero 45743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  08/03/2023;  Decisione del  08/03/2023
Deposito del 18/07/2023; Pubblicazione in G. U. 19/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45744  45745  45746  45747  45748  45749  45750


Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo - Regolarizzazione in assenza di autorizzazione paesaggistica (c.d. autorizzazione paesaggistica postuma) - Estensione temporale del regime transitorio previsto dalla disciplina statale - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, l’art. 12, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che consente di applicare il regime transitorio di cui all’art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali – secondo cui è possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30 aprile 2004 – anche ad ipotesi ulteriori. La disposizione impugnata dal Governo consente, in tal modo, di ottenere la citata autorizzazione in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative, di cui agli artt. 146 e 167 cod. beni culturali. (Precedenti: S. 90/23 – mass. 45508; S. 201/2021 – mass. 44229).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  25/05/2022  n. 13  art. 12  co. 11

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte