Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, dell'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega, per estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata - Mancata prospettazione di argomenti differenti e ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 80 del 2005, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008, n. 8, n. 127 e n. 192 del 2009, né risultano dedotti argomenti differenti e ulteriori rispetto a quelli valutati nelle dette pronunce.
Per la non fondatezza della medesima questione, v. la citata sentenza n. 98/2008; per la manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 192/2009, n. 127/2009, n. 8/2009, n. 396/2008 e n. 281/2008.