Ordinanza 161/2010 (ECLI:IT:COST:2010:161)
Massima numero 34623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Corresponsione di finanziamenti, a carico del bilancio regionale, agli enti locali che avviano procedure di stabilizzazione del personale precario impiegato in lavori socialmente utili, pur in assenza della preventiva istanza dell'Agenzia regionale per l'impiego - Ricorso del Governo - Promulgazione della delibera impugnata con omissione della disposizione censurata - Sopravvenuta mancanza di oggetto del giudizio - Cessazione della materia del contendere.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 19 dicembre 2008, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2008, n. 25, con omissione della disposizione oggetto di censura; sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

In senso analogo, v. citate ordinanze n. 74/2010; n. 304/2008; n. 358 e n. 229/2007; n. 389, n. 340 e n. 136/2006.



Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Siciliana  19/12/2008  n. 328  art. 1  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte